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06
-
05
-2008
La sentenza della Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia: il commento dell'Avv. Tomassetti
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Le nostra news del 29 aprile, nel pubblicare la sentenza della Corte dei Conti del Friuli - Venezia Giulia relativamente alla posizione dei dirigenti a contratto (tempo determinato), abbiamo promesso una nota di commento da parte dell'Avv. Domenico Tomassetti. Ci è particolarmente gradito mantenere ora la promessa, pubblicando di seguito il preannunciato commento, che costituisce linea di condotta per il nostro Sindacato.
COMMENTO ART.26 CCNL
Le recenti pronunzie giurisprudenziali, inerenti le risorse con le quali retribuire i dirigenti esterni a tempo determinato negli enti locali, portano ad affermare con chiarezza che il finanziamento di detti contratti, relativamente alle retribuzioni accessorie, deve essere a carico del bilancio dell’ente e non del fondo per la dirigenza di cui ai contratti collettivi. In particolare risulta convincente la motivazione della sentenza della Sez. Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti n.100/2008 la quale ha affermato che “il dirigente a contratto costituisce l’espressione massima di un legame fiduciario tra apparato politico ed apparato amministrativo e per questo la scelta del dirigente esterno equivale ad una speciale assunzione di responsabilità amministrativa da parte del Sindaco che deve reperire direttamente dal bilancio e non dal fondo contrattuale le risorse per attivare il rapporto lavorativo”. Tale statuizione è confermata dalla lettura degli artt.26 e seguenti del CCNL 10.4.1996 i quali risultano applicabili (anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto con l’art.1 del medesimo contratto) solamente al personale a tempo indeterminato. Con la conseguenza che il fondo di cui al predetto articolo è destinato a finanziare la retribuzione accessoria dei soli dirigenti a tempo indeterminato. D’altronde previsione espressa in tal senso è contenuta persino nell’art.37 dello stesso contratto così da evitare qualsiasi dubbio interpretativo. Né si dica che il successivo CCNL 23.12.1999 abbia modificato detta disciplina, posto che la formulazione dell’art.26 rimane invariata (così come quella dell’art.1). Il riferimento, contenuto nel nuovo art.26, alle retribuzioni accessorie “delle funzioni dirigenziali dei rispettivi ordinamenti” deve, ovviamente intendersi, avuto riguardo ai posti c.d. “rotazionali”, sempre in relazione al personale con contratto a tempo indeterminato. Infatti, come specifica anche la citata sentenza della Corte dei Conti, detta norma si deve leggere alla luce di quanto disposto dall’art. 27. comma 6 del medesimo contratto e dall’art.110, comma 3 del D. Lgs. n.267/2000 i quali hanno espressamente previsto che il contratto individuale a termine sia a carico del bilancio dell’ente ed il relativo costo non debba essere imputato al “costo contrattuale”, cioè al fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti a tempo indeterminato. Avv. Domenico Tomassetti
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